IT / UE
Start-up innovative e piccole e medie imprese innovative, modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital e finalizzate a sostenere investimenti nel capitale
30 Novembre 2020
Pubblicato su GU Serie Generale n.288 del 19-11-2020 il Decreto del MISE 1 ottobre 2020 Modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital e finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative.
Il decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 38, comma 3, del decreto- legge n. 34/2020, definisce le modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi della medesima disposizione del decreto-legge n. 34/2020, nonché il rapporto di co investimento tra tali risorse aggiuntive e le risorse di talune altre categorie di investitori, regolamentati o qualificati. Istituzione di un fondo di investimento In attuazione delle finalità di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, le risorse aggiuntive per l'anno 2020 conferite al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi della medesima disposizione, pari a euro 200.000.000,00 (duecento milioni/00), sono investite in un Fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato a investitori professionali, che sarà istituito e gestito dalla SGR in conformità al presente decreto, denominato «Fondo Rilancio» o «Fondo», mediante sottoscrizione per cassa delle quote del medesimo.
Gli investimenti iniziali del Fondo nelle imprese target sono effettuati tramite lo strumento del finanziamento convertendo, mentre gli eventuali investimenti successivi sono realizzati mediante investimenti di equity.
Il Fondo investe, secondo le modalità di cui all'art. 4, nelle start-up innovative e nelle PMI innovative, individuate dalla SGR ai sensi del presente articolo, al fine di supportarne lo sviluppo e/o sostenerne progetti di rilancio dell'attività.
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Il decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 38, comma 3, del decreto- legge n. 34/2020, definisce le modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi della medesima disposizione del decreto-legge n. 34/2020, nonché il rapporto di co investimento tra tali risorse aggiuntive e le risorse di talune altre categorie di investitori, regolamentati o qualificati. Istituzione di un fondo di investimento In attuazione delle finalità di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, le risorse aggiuntive per l'anno 2020 conferite al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi della medesima disposizione, pari a euro 200.000.000,00 (duecento milioni/00), sono investite in un Fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato a investitori professionali, che sarà istituito e gestito dalla SGR in conformità al presente decreto, denominato «Fondo Rilancio» o «Fondo», mediante sottoscrizione per cassa delle quote del medesimo.
Gli investimenti iniziali del Fondo nelle imprese target sono effettuati tramite lo strumento del finanziamento convertendo, mentre gli eventuali investimenti successivi sono realizzati mediante investimenti di equity.
Il Fondo investe, secondo le modalità di cui all'art. 4, nelle start-up innovative e nelle PMI innovative, individuate dalla SGR ai sensi del presente articolo, al fine di supportarne lo sviluppo e/o sostenerne progetti di rilancio dell'attività.
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