IT / UE
Esenzione dell’IVA per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65 000 EUR - Decisione di esecuzione UE 2020/647 del Consiglio 11 maggio 2020
15 Maggio 2020
L’Italia è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65000 EUR.
In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65 000 EUR.
L’Italia è autorizzata ad innalzare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024.
Scarica qui il documento Fonte GUUE L 151/7 del 14/5/2020
In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65 000 EUR.
L’Italia è autorizzata ad innalzare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024.
Scarica qui il documento Fonte GUUE L 151/7 del 14/5/2020
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